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Cookie: il Garante porta delle novità

cookie sono frammenti di dati degli utenti memorizzati sul browser. Essi permettono, quando si visita un sito web, di offrire ai fruitori esperienze personalizzate, memorizzando piccole unità di informazioni su di loro. Ogni cookie può contenere diverse informazioni di dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc..

Non fossero presenti i cookie, ogni volta che navighiamo su una pagina di un sito dovremmo andare a selezionare le preferenze, come ad esempio la lingua.

I cookie non sono pericolosi ma proprio per la loro funzione raccolgono informazioni che possono poi essere utilizzate dai proprietari dei siti, attività che possono arrivare in alcuni casi a violare la privacy dell’utente.
Le informazioni tratte dai cookie possono essere usate in modo dannoso per esempio per estrapolare la cronologia della navigazione dell’utente.

È quindi importante, in base alle proprie necessità, saper scegliere tra i cookie da consentire e quelli che è preferibile bloccare. Essi possono infatti rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi.
Possono in alcuni casi arrivare a contenere un codice identificativo unico.

Al fine di aumentare il potere decisionale degli utenti sull’utilizzo dei loro dati personali quando navigano online, il Garante per la protezione dei dati ha approvato le nuove linee guida sui cookie, andando così ad innovare il regolamento precedente del 2014.
Il garante richiede espressamente il primo accesso ad un sito dovrà essere garantito senza che nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato nel dispositivo dell’utente.

Per quanto riguarda il lato informativa, sarà necessario specificare attentamente agli utenti gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. Rimane tassativa la richiesta di consenso per i cookie di profilazione e dovrà quindi anche essere data la possibilità di proseguire la navigazione senza essere tracciati.

Riferimento particolare è stato fatto dal Garante, sullo scrolling e sui cookie wall.
Per quanto riguarda lo scrolling dovrà essere inserito in un procedimento articolato per manifestare la propria volontà, non basterà più lo ”scroll” dell’utente dopo l’informativa per confermare consenso all’utilizzo dei cookie.

Per quanto riguarda il cookie wall non verrà considerato illegittimo solo nel caso in cui il titolare del sito lasci comunque la possibilità agli utenti di accedere a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso.

La scelta dell’utente dovrà essere registrata e sollecitata solo nel caso in cui non mutino significativamente le condizioni del trattamento. Rimane inalterato il diritto degli utenti di poter revocare in ogni momento il consenso concesso precedentemente.

I titolari dei siti avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.

Rif. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9679893

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